E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.

Testo vigente dal 8 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1465~artunico · fonte del testo