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Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:
- a)con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria;
- b)con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;
- c)con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico - al netto degli aggi - iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;
- d)con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;
- e)con il provento di cui all'articolo seguente. Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) e' determinato dall'Amministrazione stessa. Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 12, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) e' stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro per le finanze. Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente. Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonche' gli stampati occorrenti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 29 marzo 1975
