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Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

  • a)con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria;
  • b)con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;
  • c)con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico - al netto degli aggi - iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;
  • d)con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;
  • e)con il provento di cui all'articolo seguente. Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) e' determinato dall'Amministrazione stessa. Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 12, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) e' stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro per le finanze. Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente. Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonche' gli stampati occorrenti.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 29 marzo 1975

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art13 · fonte del testo