Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
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Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1975 al 1 marzo 1988. 244 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:
tolto: a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria; b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante ruoli e in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante versamenti diretti;
tolto: c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico - al netto degli aggi - iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;
tolto: d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;
tolto: e) con il provento di cui all'articolo seguente. Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) e' determinato dall'Amministrazione stessa. Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 12, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) e' stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro per le finanze. Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente. Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonche' gli stampati occorrenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art13 · fonte del testo