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Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, e' dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sara' determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Consorzio medesimo. Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso e' determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art16 · fonte del testo