Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
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Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988. 73 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, e' dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sara' determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Consorzio medesimo. Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso e' determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art16 · fonte del testo