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Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 13, e da mancato versamento al Consorzio del contributo indicato alla lettera c) dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze puo', per il loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette. La somma dovuta dall'esattore moroso e' aumentata dell'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennita' di mora del 5% (cinque per cento) a favore dello Stato o del Consorzio.

Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art17 · fonte del testo