Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
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Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988. 108 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 13, e da mancato versamento al Consorzio del contributo indicato alla lettera c) dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze puo', per il loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette. La somma dovuta dall'esattore moroso e' aumentata dell'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennita' di mora del 5% (cinque per cento) a favore dello Stato o del Consorzio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art17 · fonte del testo