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Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con piu' di tre cifre decimali, essa e' applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su. La differenza in piu' o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri enti impositori oltre lo Stato: dell'ente impositore che ha il carico piu' elevato, quando, fra piu' enti impositori, non figura lo Stato.
Testo in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988
