Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
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Articolo abrogato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 44.
Abrogato dal 1 marzo 1988
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1952 al 1 marzo 1988. 121 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con piu' di tre cifre decimali, essa e' applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su. La differenza in piu' o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri enti impositori oltre lo Stato: dell'ente impositore che ha il carico piu' elevato, quando, fra piu' enti impositori, non figura lo Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-13;693~art18 · fonte del testo