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La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, e' prorogata al 31 dicembre 1 Alla stessa data sono prorogati i termini del 7 novembre 1965 e 2 ottobre 1965 di cui, rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 dicembre 1965, n. 1395
1La L. 17 dicembre 1965, n. 1395 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, di cui alle disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 1 ottobre 1965, n. 1110, e' prorogato al 30 giugno 1966"; ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1966".
Testo in vigore dal 27 dicembre 1965 al 16 dicembre 2010
