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L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 25 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;262~artunico · fonte su Normattiva