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L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' prorogata al 31 dicembre 1977".
Testo in vigore dal 25 dicembre 1976 al 24 dicembre 1978
