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L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' prorogata al 31 dicembre 1977".

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Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1978 al 1 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;262~artunico · fonte su Normattiva