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Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979.

Testo in vigore dal 17 agosto 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-08-13;375~art1 · fonte del testo