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Al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole "ne' abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento" sono sostituite dalle parole "ne' abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010
