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Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facolta' di concedere alla proroga disposta dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 1 giugno 1951 al 10 luglio 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-23;357~art1 · fonte del testo