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Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, ((il pretore ha facolta' di concedere, in aggiunta alla proroga disposta)) dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 10 luglio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1951 al 10 luglio 1951. 2 parole aggiunte.

Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facolta' di concedereaggiunto: , in aggiunta alla proroga disposta dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-23;357~art1 · fonte del testo