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Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, ((il pretore ha facolta' di concedere, in aggiunta alla proroga disposta)) dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 10 luglio 1951 al 22 dicembre 2008
