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Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

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