Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 262 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni. Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 75.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa puo' assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature. La dichiarazione della impossibilita' per i Comuni di garantire i mutui con la sovraimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto. In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potra' essere inferiore a lire 500 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art6 · fonte del testo