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Per l'applicazione negli anni dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1960, n. 677, e' autorizzato il limite d'impegno di lire 100 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
