Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le stesse modalita' stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-13;835~art1 · fonte del testo