Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le stesse modalita' stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.
Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
