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La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, gia' prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, nonche' con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1974, n. 351

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Il D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1974, n. 351, ha disposto (con l'art.2) che "La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogato al 31 dicembre 1975".

Testo in vigore dal 20 agosto 1974 al 15 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;841~art2 · fonte su Normattiva