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La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, gia' prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, nonche' con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1974, n. 351
1Il D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1974, n. 351, ha disposto (con l'art.2) che "La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogato al 31 dicembre 1975".
Testo in vigore dal 20 agosto 1974 al 15 agosto 1975
