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La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, gia' prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, nonche' con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.124
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1974, n. 351
1Il D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1974, n. 351, ha disposto (con l'art.2) che "La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogato al 31 dicembre 1975".
D.L. 25 giugno 1975, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1975, n. 363
2Il D.L. 25 giugno 1975, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1975, n. 363, ha disposto (con l'art. 1-sexies) che "La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogata al 31 dicembre 1976."
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 28, ha disposto (con l'art.2) che " La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogata fino alla data del 31 dicembre 1977."
Testo in vigore dal 25 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008
