Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1948 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non e' ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, quando la capacita' lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-48. L'insufficiente capacita' lavorativa non e' tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro s'impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1094~art2 · fonte del testo