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Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non e' ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, quando la capacita' lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-48. L'insufficiente capacita' lavorativa non e' tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro s'impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge.
Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 22 dicembre 2008
