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Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le regalie ed i compensi dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel precedente articolo.
Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 22 dicembre 2008
