Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Quando non sono addotti motivi nuovi a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità che investe una questione su cui la Corte costituzionale si è già pronunciata, ne' l'eccezione stessa è prospettata sotto profili nuovi prima non considerati, non vi è ragione di discostarsi dalla precedente pronuncia. (La massima si riferisce alla questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive delle sezioni specializzate agrarie sotto il profilo della proporzione numerica fra le due categorie di membri componente il collegio, decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 76 del 1961).
Art. 102 cost. · Art. 108 cost. · Art. 5 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 1 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1950 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, e' attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-06-25;353~art2 · fonte del testo