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I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile.

Testo in vigore dal 30 novembre 1950 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 148/1972

    Questione infondata
    27 luglio 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, relativa alla proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di società e consorzi, questione proposta dal tribunale di Milano, con ordinanza 29 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di societa' e di consorzi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920~art1 · fonte del testo