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L'Ispettorato compartimentale agrario potra' proporre ricorso per revisione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche entro 15 giorni dalla data di pronuncia, ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, se le determinazioni stesse siano di data anteriore, ferme sempre restando le sentenze definitive delle Sezioni specializzate di cui all'articolo successivo.

Testo in vigore dal 25 giugno 1949 al 22 dicembre 2008

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