Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1965 al 5 marzo 1968. Leggi il testo vigente →

La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 5 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-12-23;1416~art1 · fonte del testo