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La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1968, n. 91
1La L. 9 febbraio 1968, n. 91 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, e' prorogato alla data del 31 dicembre 1970".
Testo in vigore dal 5 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
