Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1968, n. 91

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La L. 9 febbraio 1968, n. 91 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, e' prorogato alla data del 31 dicembre 1970".

Testo in vigore dal 5 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1965 al 5 marzo 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 febbraio 1968, n. 91

    La L. 9 febbraio 1968, n. 91 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, e' prorogato alla data del 31 dicembre 1970".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-12-23;1416~art1 · fonte del testo