Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1 gennaio 1953 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'art. 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e' ripartito in rate bimestrali eguali entro il 31 dicembre 1954, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali. Entro gli stessi periodi, puo' essere ripartito il pagamento del debito di imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

Testo vigente dal 9 dicembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1847~art2 · fonte del testo