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Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Testo in vigore dal 26 aprile 1957 al 2 agosto 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-03-28;222~art1 · fonte del testo