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Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1960, n. 678
1La L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965".
Testo in vigore dal 2 agosto 1960 al 23 agosto 1966
