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Al termine di cui all'art. 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, gia' prorogato con l'art. 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed a quello di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' sostituito quello del 31 dicembre 1957. Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 e' stabilita al 30 giugno 1960.
Testo in vigore dal 26 aprile 1957 al 2 agosto 1960
