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Al termine di cui all'art. 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, gia' prorogato con l'art. 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed a quello di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' sostituito quello del 31 dicembre 1957. Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 e' stabilita al 30 giugno 1960. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1960, n. 678
1La L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965".
L. 13 luglio 1966, n. 610
2La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970".
Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 22 dicembre 2008
