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Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;1~art1 · fonte del testo