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Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, 1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L. 125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico.

Testo in vigore dal 2 agosto 1949 al 20 gennaio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-08-01;453~art1 · fonte del testo