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Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, 1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L. 125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1950, n. 1
1La L. 5 gennaio 1950, n. 1 ha disposto (con l'art. 1) che "Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950".
Testo in vigore dal 20 gennaio 1950 al 8 aprile 1952
