Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1950 al 8 aprile 1952. Leggi il testo vigente →

Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, 1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L. 125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1950, n. 1

1

La L. 5 gennaio 1950, n. 1 ha disposto (con l'art. 1) che "Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1950 al 8 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1949 al 20 gennaio 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 gennaio 1950, n. 1

    La L. 5 gennaio 1950, n. 1 ha disposto (con l'art. 1) che "Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-01;453~art1 · fonte del testo