Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043, relative alla proroga, del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956.
Testo vigente dal 8 novembre 1955
Le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1043, relative alla proroga, del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956.
Testo vigente dal 8 novembre 1955
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-10-18;995~artunico · fonte del testo