Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954.
Testo vigente dal 20 novembre 1952
Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954.
Testo vigente dal 20 novembre 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1464~artunico · fonte del testo