Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1 gennaio 1950, 31 dicembre 1951.
Testo vigente dal 4 luglio 1950
Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1 gennaio 1950, 31 dicembre 1951.
Testo vigente dal 4 luglio 1950
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-06-09;396~artunico · fonte del testo