E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Testo vigente dal 28 febbraio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-07;32~art2 · fonte del testo