E' autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra, liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Testo vigente dal 22 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-20;643~art2 · fonte del testo