Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Testo vigente dal 17 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1300~art2 · fonte del testo