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[1]La somma di L. 5,000,000 di cui al precedente articolo, verra' investita, fino alla concorrenza di L. 4,000,000, in rendita consolidata da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, e per la rimanente somma di L. 1,000,000 verra' versata ad un conto corrente fruttifero da istituirsi presso la Cassa stessa, intestato al Ministero dell'istruzione pubblica.
[2]Al detto conto corrente, oltre a un milione di lire di cui sopra saranno versati gli interessi sulla rendita acquistata coi 4,000,000 di lire di cui al precedente comma, nonche' gli interessi liquidati sullo stesso milione, fino a che venga altrimenti disposto per legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]RAVA. CARCANO
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
[8]--------------- Nota redazionale Il testo delle firme e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/07/1907, n. 180 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2010
