Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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7 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1925 al 16 dicembre 2010. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli Istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1° gennaio 1906 agli Istituti di credito fondiario, affinche' questi ne soddisfacciano l'erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l'emissione e circolazione della cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli altri atti e formalita' enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:
tolto: a) per l'imposta di ricchezza mobile, un contributo di L. 10 ogni 100 d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a L. 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;
tolto: b) a titolo di abbonamento per tasse come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per gli altri.
tolto: Il secondo di questi contributi sara' riversato dagli Istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.
tolto: Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il contributo che rappresenta l'abbonamento alle tasse sara' pure ridotto alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art3 · fonte del testo