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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a Mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1942 i rischi dei crediti di esportazione, con i limiti e le modalita' di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, e prorogato con i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2069, 13 maggio 1937-XV, n. 1222 (convertiti rispettivamente nelle leggi 27 maggio 1935-XIII, n. 1140, e 3 febbraio 1938-XVI, n. 163) e con la legge 22 maggio 1939-XVII, n. 825.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 27 gennaio 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - RICCARDI

[13]Visto:

[14](al sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

[15]MUSSOLINI

Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-27;222~art1 · fonte del testo