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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Il termine stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 - convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493 - per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, allo scopo di eliminare gli elementi inidonei, e' prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 luglio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1413~art1 · fonte del testo