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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il termine stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 - convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493 - per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, allo scopo di eliminare gli elementi inidonei, e' prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 6 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
